LAVORATORI AGRICOLI – DELEGHE INTERMEDIARI

LAVORATORI AGRICOLI IN UNIEMENS: GESTIONE DELLE DELEGHE PER GLI INTERMEDIARI ABILITATI

La Legge n. 199/2016 (c.d. “Legge contro il caporalato”) ha previsto che, a partire da gennaio 2018, le denunce dei lavoratori agricoli dovranno essere inviate con cadenza mensile tramite il sistema Uniemens. A seguito di ciò, l’Inps (Messaggio n. 4921 del 7 dicembre 2017) rende note le modalità di concessione delle deleghe per adempiere agli obblighi contributivi e previdenziali.

L’Insps ricorda che sono abilitati a operare nei confronti dell’istituto i datori di lavoro o gli intermediari abilitati in base alla Legge n. 12/1979 o iscritti all’Albo dei periti agrari o agrotecnici. Per permettere tale procedura è stato implementato il sistema “Gestione deleghe”, comprese le modalità di trasmissione e validazione delle varie tipologie.

DELEGA DIRETTA

Nel caso in cui ad operare nei confronti dell’Inps, e quindi ad effettuare gli adempimenti contributivi, sia il titolare dell’azienda ovvero, nell’ipotesi di persona giuridica, il legale rappresentante dell’impresa. Qualora ci si trovasse in tale situazione, per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema di “Gestione deleghe” del settore agricolo, si opererà come segue:

  • i codici fiscali identificati come “Titolare azienda” o “Legale rappresentante azienda” (“Tipo utente”), saranno preventivamente sottoposti ad una verifica di corrispondenza sulla validità della carica, mediante un sistema di riscontri con i dati già in possesso dell’Istituto;
  • i codici fiscali identificati come “Delegato dal titolare Azienda” saranno automaticamente censiti come “sub-delegati” dopo aver verificato la validità della carica relativa al codice fiscale del titolare Azienda delegante. La delega sarà attivata automaticamente a tutti i titolari o legali rappresentanti registrati.

Qualora non si verifichino incongruenze nei controlli effettuati dall’Istituto

  • i soggetti “Titolare azienda” o “Legale rappresentante azienda” saranno autorizzati a rilasciare sub-deleghe;
  • • i soggetti “Delegato dal titolare Azienda” non saranno abilitati a trasmettere sub-deleghe.

L’Istituto ricorda infine che, per adempiere agli obblighi contributivi, i titolari di aziende e/o i relativi rappresentanti legali devono essere in possesso di un “PIN aziende”, che può essere richiesto presso la sede INPS territorialmente competente.

DELEGA INDIRETTA

Riguarda la casistica delle aziende che si affidano a un intermediario abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979 o ad un iscritto agli Albi dei periti agrari o agrotecnici per effettuare gli adempimenti contributivi.
Per tutti i codici fiscali già presenti nel sistema del settore agricolo, l’Inps effettuerà la migrazione nella procedura “Gestione deleghe”, in qualità di intermediari, qualora il “Tipo utente” dei codici fiscali presenti sia eguale a “Periti Agrari e Periti Agrari laureati”, “Avvocati”, “Agrotecnici e Agrotecnici laureati”, “Consulente del lavoro”, “Dottore commercialista”, “Ragioniere e Perito commerciale”, “Dottore Agronomo”, “Dottore Forestale”.

I profili di tipo utente “Periti Agrari e Periti Agrari Laureati”, “Agrotecnici ed Agrotecnici laureati”, “Dottore Agronomo” e “Dottore Forestale”:

  • potranno acquisire deleghe solo su posizioni contributive che appartengono alla gestione agricola;
  • per poter operare come intermediari dovranno far pervenire apposita documentazione comprovante l’iscrizione presso il rispettivo ordine professionale alla seguente casella postale: posagri.deleghe@inps.it.

DELEGA AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La “delega ad associazioni di categoria” riguarda la casistica delle aziende che si affidano ad un’associazione di categoria, alla quale hanno conferito mandato, per effettuare gli adempimenti contributivi.
Tutte le associazioni di categoria in agricoltura, di cui all’art. 9-bis, comma 6, della Legge n. 608/1996, dovranno provvedere ad un censimento ex novo delle loro rappresentanze e strutture territoriali, comprensivo di eventuali dipendenze gerarchiche, e comunicarlo all’Istituto, in quanto questo non provvederà ad alcuna migrazione automatica dei dati nel nuovo sistema di “Gestione deleghe”. Per l’effettuazione del censimento l’INPS fornirà un apposito modulo che le associazioni di categoria interessate dovranno compilare e che sarà anche utilizzato, nel sistema “Gestione deleghe”, per la registrazione della struttura degli uffici e degli eventuali dipendenti.

SOGGETTI NON ABILITATI

Non sono autorizzati alla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali:

  • i CED, in quanto questi possono effettuare solo attività esecutive e di servizio (ex art. 1, comma 5 della Legge n. 12/1979);
  • i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali e i revisori contabili, che possono effettuare solamente adempimenti di carattere fiscale.