CANALE TELEMATICO DENUNCIA INFORTUNI
L’INAIL, con la Circolare n. 37 del 24 settembre 2018, rende noto che, dal prossimo mese di ottobre, sarà disponibile il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura.
La denuncia può essere trasmessa direttamente dai datori di lavoro ovvero per il tramite dei loro intermediari in possesso di delega per gli adempimenti nei confronti dell’INAIL.
L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 9 ottobre 2018 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare n. 37/2018).
Il nuovo servizio telematico ha previsto la realizzazione di un apposito applicativo (“Gestione DL agricolo”) contenente i dati delle diverse tipologie di datori di lavoro,periodicamente aggiornati dall’INPS:
- aziende agricole;
- coltivatori diretti;
- mezzadri;
- piccoli coloni compartecipanti familiari;
- imprenditori agricoli professionisti.
Per accedere al nuovo servizio telematico, i soggetti interessati dovranno avere un “profilo utente con credenziali dispositive” che potrà essere richiesto per il tramite del servizio “Richiedi credenziali dispositive” sul portale www.inail.it oppure utilizzando le modalità:
- SPID;
- Pin INPS;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Intermediari e delegati potranno accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio con le credenziali già in loro possesso e utilizzate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende in delega.
L’Istituto evidenzia che se il datore di lavoro agricolo non risultasse censito negli archivi, quest’ultimo o l’intermediario/delegato potrà inoltrare la denuncia/comunicazione solo successivamente all’inserimento attraverso il servizio online “Gestione DL Agricolo” del soggetto interessato.
Sarà sempre possibile, dopo aver effettuato la denuncia/comunicazione, verificare se per lo stesso evento risulta una denuncia/comunicazione già inviata o in lavorazione a fini assicurativi o una comunicazione di infortunio già inviata a fini statistici e informativi, con evidenza dei dati della comunicazione stessa nelle corrispondenti sezioni della denuncia/comunicazione di infortunio per il completamento e invio.
Qualora invece sia intervenuto un invio errato, ad esempio per il caso di prognosi superiore a tre giorni, si potrà procedere con apposita funzione ed i dati inseriti nella comunicazione stessa verranno trasferiti nella denuncia/comunicazione di infortunio. A seguito dell’invio telematico il sistema provvede automaticamente alla trasmissione della denuncia alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi.
Fermo restando che a decorrere dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmissione all’INAIL del certificato medico di infortunio o malattia professionale, la stessa risulta disponibile attraverso il servizio online di “Ricerca certificati medici” oppure con la funzione presente nella “Comunicazione di infortunio”.
Rimane fermo l’obbligo per datori di lavoro e intermediari/delegati di procedere all’invio della denuncia di infortunio entro i termini previsti.