Mother Regulation e rimorchi
La Mother Regulation (Regolamento UE 167/2013) è un documento di circa 900 pagine che fissa le nuove regole che le aziende costruttrici devono rispettare per omologare mezzi agricoli e forestali: trattori (T), rimorchi (R) e macchine agricole operatrici trainate (S). I costruttori in molti casi hanno dovuto riprogettare i mezzi per rispettare le nuove norme, per esempio i sistemi di frenatura e di sterzo. Il Regolamento Madre è entrato in vigore il 1 gennaio 2018 e vale solo per le nuove omologazioni. Restano dunque escluse le macchine agricole già omologate sulla base alle norme precedenti. Inoltre non ha bisogno di essere recepito con ulteriori leggi nazionali (la norma europea scavalca quella nazionale).
Quali mezzi agricoli hanno l’obbligo di rispettare il nuovo regolamento europeo?
La MR stabilisce l’obbligatorietà della omologazione UE per i veicoli di categoria T (trattori). Il costruttore può però chiedere di immatricolare ancora veicoli nuovi conformi alla precedente normativa per i cosiddetti “fine serie”. Invece per i rimorchi (categoria R) e per le attrezzature intercambiabili (categoria S) il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione globale o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali. La MR lascia facoltà al costruttore se richiedere l’omologazione globale o meno, anche nel caso di trattori molto alti rispetto al suolo (T4.1), destinati ad operare in coltivazione alte o a filari e quelli extra larghi (T4.2), caratterizzati da grandi dimensioni e destinati ad operare in grandi aree di terreno.
VELOCITÀ
Come per le automobili, la MR non fissa alcun limite di velocità per la costruzione, ma solo velocità di progetto, per tutte le categorie di veicoli sia semoventi sia trainati. In particolare sono previste, per ogni categoria T-R-S), due sottocategorie definite con gli indici:
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“a” se la velocità di progetto è inferiore o pari a 40 km/h,
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“b” se la velocità di progetto è superiore a 40 km/h.
Nonostante non sussista più il vincolo della velocità massima per la costruzione per i veicoli, l’utilizzatore del trattore è tenuto a rispettare i limiti fissati dal Codice della strada: le macchine agricole e le macchine operatrici non possono superare la velocità di 40 km/h (se con pneumatici o sistemi equivalenti) o di 15 km/h negli altri casi. Il limite di velocità è una NORMA COMPORTAMENTALE che riguarda i conducenti e non i costruttori (una Ferrari può essere omologata per raggiungere i 300 km/h ma, ma non può essere lanciata alla massima velocità in strada). Poiché il limite di velocità non è più una NORMA COSTRUTTIVA ma COMPORTAMENTALE, il superamento del limite comporta sanzioni meno gravi rispetto alle modifiche costruttive al veicolo, come quelle apportate al regolatore di velocità delle trattrici omologate per i 40 km/h: niente più ritiro della carta di circolazione, né il rischio di dover riportare la macchina al collaudo.
MASSE MASSIME
I nuovi pesi e le nuove portate valgono solo con dispositivi di traino ISO, diversi da quelli previsti dal Codice (CUNA). In linea di massima un rimorchio MR può trasportare fino a 10 t per ciascun asse. Nel caso di asse motore, la massa rimorchiabile è di 11,5 t. Mentre le trattrici a cingoli non possono superare la massa di 32 t. Il valore di riferimento per i RIMORCHI di 10 tonnellate per asse varia a seconda della distanza tra gli assi. Così, per esempio, un rimorchio a 2 assi (e timone rigido) potrà caricare:
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20 t se la distanza tra gli assi maggiore o uguale a 1,8 m
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18 t se la distanza è compresa tra 1,3 e 1,8 m
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16 t tra 1,2 e 1 m
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11 t meno di 1 m
Nel caso di un 3 assi:
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30 t se la distanza è > 1,4 m
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24 t se è compresa tra 1,3 e 1,4 m
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21 t se < 1,3 m
Nel caso di un 4 o più assi:
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40 t a timone rigido e distanza > 1,4
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32 t bilanciati (con ralla girevole) e e distanza > 1,4
A tali valori si può aggiungere una massa fino a 4 t gravante sull’occhione (grazie ai nuovi ganci ISO).
ACCOPPIATA MR
Considerato che al momento il parco circolante dei veicoli agricoli rimorchiati è costituito da veicoli muniti di dispositivi di attacco approvati a norma CUNA, la circolazione dei complessi di veicoli alle maggiori masse previste dalla MR è consentita solo per trattrici e veicoli rimorchiati entrambi integralmente omologati secondo le nuove norme. Per tutte le altre possibili combinazioni restano in vigore le prescrizioni contenute nel Codice della Strada.
FRENATURA RIMORCHIO
La MR prevede una doppia linea IDRAULICA per la frenatura del rimorchio. Il regolamento prevede in ogni caso la possibilità di continuare a montare raccordi idraulici a un solo condotto su nuovi tipi di veicolo fino al 31.12.2019 mentre, dopo il 31.12.2020, non sarà più possibile immatricolare nuovi trattori con raccordo idraulico a un condotto.
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI TRAINATI
Un mezzo destinato essenzialmente al trasporto (trasporto carichi) appartiene sempre alla categoria R-Rimorchi.
Invece un mezzo destinato al trattamento dei materiali è:
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un rimorchio-R (destinato essenzialmente al trattamento dei materiali, come uno spandiliquame) se il rapporto tra massa massima a pieno carico e massa a vuoto pari o superiore a 3
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Un’attrezzatura interscambiabile trainata-S se il rapporto è inferiore a 3.
GANCI
È obbligo dell’utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dal costruttore dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche/idrauliche.