Per l’accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
b) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale in caso di associazioni e/o enti;
c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;
d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;
e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi; sono da intendersi in regola le attività̀ che abbiano beneficiato e possano documentare la rateizzazione dei contributi/tasse/imposte, ecc;
f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità̀ organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.). La verifica è obbligatoria per importi superiori a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì̀ obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
g) dichiarare la data di inizio attività̀ produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all’esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività̀;
h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tutte queste condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità̀ della stessa, e alla data di erogazione del contributo.
Nei contratti stipulati dall’impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del Codice civile. Nel caso di interventi già̀ realizzati alla data di emanazione della presente ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità̀ finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall’impresa. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. L’inadempimento agli ulteriori obblighi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 determina la revoca parziale del contributo nella misura del contributo già̀ erogato.