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Linee guida per la sicurezza in ambito COVID -19

Spettabili Soci, ci avviciniamo alla campagna del trapianto dei bietolotti, per cui vi esorto a seguire alcune linee guida per la sicurezza in ambito COVID -19 riguardate la vostra azienda, i vostri operai e i vostri clienti.
Il documento va stampato, fatto leggere e fatto firmare dai vostri operai agricoli.
In tale documento l’operaio prende coscienza dei dispositivi di sicurezza da utilizzare per la salvaguardia della salute e sul distanziamento in ambito lavorativo.
Consiglio prima dell’inizio dei lavori un tampone oreo faringeo anche rapido su base volontaria (non si può obbligare) a tutti gli addetti ai lavori.
Tale tampone deve essere prescritto dal medico di base oppure dal medico della vostra ditta.
L’Apimai ha sottoscritto un accordo con la Fisios di Ravenna ( Via Etna, 37/39 – tel. 0544 407841 – email centromedico@fisios.it) per tale operazione dei tamponi per voi e gli operai.
Per dubbi o spiegazione in merito non esitate a contattarmi.
Il Direttore
Roberto Scozzoli

Covid19, misure per la scurezza in azienda

Con il DPCM del 26 aprile 2020, sono state individuate le attività che potranno riaprire a decorrere dal 4/5/2020. Inviamo in allegato l’elenco dei codici Ateco individuati.

Con il medesimo decreto, è stato concesso a partire dal giorno 27 aprile 2020, alle medesime aziende di poter accedere ai locali dell’impresa al solo fine di svolgere le attività propedeutiche alla riapertura del prossimo 4/5.

Qui di seguiyo, in allegato, il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 24 aprile 2020, che tutte le imprese devono seguire.

⇒ IL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

⇒  il DPCM del 26 aprile 2020

Formazione e addestramento dei nuovi assunti

sicurezza nuovi assunti agricoltura

Ravenna, 8 giugno 2018

Con la presente l’Apimai Ravenna vi  ricorda che tutti i nuovi assunti devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e dovuti alla mansione che andranno a svolgere in azienda.

In particolare si ricorda che i nuovi assunti che effettueranno più di 50 giornate di lavoro nel settore agricolo devono essere adeguatamente informati e formati secondo quanto concerne l’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e sulla base dei contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

Per i lavoratori stagionali del settore agricolo che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, il datore di lavoro deve effettuare una formazione semplificata contenente indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.

Per tutti gli altri settori, come previsto dall’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la formazione è sempre obbligatoria, indipendentemente dal numero delle giornate lavorate. La formazione ha validità quinquennale, perciò ogni cinque anni occorre rinnovarla con specifico corso di aggiornamento.

Inoltre, ricordiamo che alcune tipologie di macchine come piattaforme aeree, gru a torre, gru mobili, camion con gru, muletti, trattori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo, possono essere utilizzate solo da personale adeguatamente addestrato sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012.

Per l’espletamento del lavoro, tutti gli addetti devono essere dotati di idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sulla base dei rischi cui sono soggetti.

Disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

 Roberto Dott. Scozzoli